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14.12.2013 - AUTOTRASPORTATORI:requisito professionale

Il requisito professionale deve essere posseduto da una persona denominata gestore dei trasporti, incaricata di dirigere in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, viene dimostrato attraverso l’attestato di idoneità professionale. L’attestato, viene rilasciato al gestore con modalità diverse in base al tipo di azienda che deve a dirigere.

per le imprese che esercitano attività di trasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico da 1,5 ton fino a 3,5 ton

è sufficiente frequentare un corso di formazione di 74 ore presso un ente di formazione abilitato, e sostenere una prova finale presso lo stesso ente.

per le imprese che esercitano attività di trasporto con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton

è necessario il superamento di un specifico esame questa volta presso la sede della Provincia di residenza dello stesso gestore dei trasporti, imperniato su due distinte prove.

La prima è basata sulla risoluzione di quesiti vertenti su varie materie quali il diritto, la gestione finanziaria e tecnica dell’impresa, nonché la sicurezza stradale, mentre la seconda consiste nello sviluppo di una esercitazione su un caso pratico.

La partecipazione all’esame presso la sede della Provincia richiede il possesso o di un diploma di scuola media superiore o di un attestato di frequenza ad un corso di formazione presso un ente abilitato.

Senza almeno uno dei due titoli di cui sopra non è possibile accedere all’esame in Provincia.

Anche chi può provare di aver maturato un’esperienza pratica di almeno 5 anni

di direzione dell’attività, è tenuto a sostenere un apposito esame, definito di controllo.

Il gestore dei trasporti, che può svolgere l’attività presso un’unica impresa, deve rivestire, all’interno della stessa, uno dei seguenti ruoli:

- amministratore;

- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;

- titolare dell’impresa individuale;

- lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia.

É ammesso anche il gestore dei trasporti esterno all'azienda, ma solo se la stessa ha un parco veicolare non superiore a 50 autoveicoli.

Si precisa che tutti questi requisiti devono permanere in capo all’impresa, che può essere anche soggetta a specifici controlli, per tutto il periodo di iscrizione all’Albo, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, della sospensione o della cancellazione dallo stesso Albo.

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