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Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto le dichiarazioni IMU per l'anno 2013 devono essere presentate entro il 30/6/2014.
Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, all’interno del quale sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola (aliquota 1, 02%) in quanto per questi è prevista, se il Comune non richiede una propria comunicazione, la dichiarazione IMU indicando nel campo “caratteristiche” il numero 7.1 o 7.3;
il diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale, in quanto la separazione legale sia giudiziaria che consensuale omologata dal Tribunale, non modifica lo stato civile e quindi non risulta dalla banca dati anagrafica.
In sede di conversione del D.L. n.102/2013 il legislatore ha chiarito l'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per:
gli immobili merce che godono dell'esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.