Logo studio Capaccio

11.12.2013 - IMU: Dichiarazione di variazione

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto le dichiarazioni IMU per l'anno 2013 devono essere presentate entro il 30/6/2014.

Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, all’interno del quale sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Si precisa che va presentata la dichiarazione per:

  • le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
  • le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
  • i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola (aliquota 1, 02%) in quanto per questi è prevista, se il Comune non richiede una propria comunicazione, la dichiarazione IMU indicando nel campo “caratteristiche” il numero 7.1 o 7.3;
  • il diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale, in quanto la separazione legale sia giudiziaria che consensuale omologata dal Tribunale, non modifica lo stato civile e quindi non risulta dalla banca dati anagrafica.

In sede di conversione del D.L. n.102/2013 il legislatore ha chiarito l'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per:

  • gli immobili merce che godono dell'esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.

Contattaci per maggiori informazioni e assistenza

News


22.06.2021
Assegno temporaneo per i figli minori: attuazione della misura Leggi


11.05.2021
Quanto vale il mercato dei certificati digitali NFT Leggi


29.04.2021
Il fisco inglese a caccia di redditi immobiliari in Italia Leggi


28.04.2021
The English taxman on the hunt for real estate income in Italy Leggi

Siti consigliati


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Apri


15.11.2022
Cripto.com Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com