Usiamo Matomo per monitorare il traffico internet del nostro sito, anonimizzando il tuo indirizzo IP e creando un ID casuale che non è in alcun modo riconducibile ai tuoi dati personali. Conserviamo i dati sul nostro hosting, situato nella UE, e non li condividiamo con nessuno. Non incorporiamo alcun legame con i social network. Se disabiliti i cookie dal tuo browser, il portale potrebbe non funzionare correttamente.
10.12.2013 - ONLUS: requisiti per agevolazioni fiscali
Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette.
I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell’articolo 10 del Decreto Legislativo 460/1997.
Tra questi:
lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico e altre)
il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l’obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”:
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991)
i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.