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22.11.2013 - Redditometro: il Garante per la privacy, come Trilussa, si è accorto che la statistica non sempre funziona

Il Garante per la privacy ha detto si "redditometro", ma ha prescritto all'Agenzia delle entrate una serie di misure e accorgimenti a tutela della privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.

Nei precedenti lavori mettevamo in evidenza che per il calcolo dello scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda

  • sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni) - e sull'imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo". Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante.
  • sulla quantificazione delle spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall'appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.

La verifica effettuata dal Garante ha messo in evidenza alcuni punti critici, relativi a:

  • qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate;
  • individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat;
  • informativa da rendere al contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha già apportato dei correttivi. Altre misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall'Autorità con provvedimento del 21 novembre 2013.

Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.

Profilazione

Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando solo spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.

Spese medie Istat

I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.

Fitto figurativo

Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione).

Esattezza dei dati

L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.

Informativa ai contribuenti

Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.

Contraddittorio

Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Fonte: http://www.garanteprivacy.it

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