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Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative occasionali o saltuarie. E’ un sistema che si può utilizzare seguendo:
un criterio oggettivo
In tutti i settori ove previsto dal Contratto Collettivo. Se non è indicato nella contrattazione collettiva, bisogna far riferimento ai settori di attività indicati nel Regio Decreto n. 2657 del 1923, così come richiamato dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004;
un criterio soggettivo
Dipende dalla situazione personale del lavoratore. E’ applicabile a:
tutti i lavoratori per periodi predeterminati nell’arco della settimana;
lavoratori con meno di venticinque anni di età;
lavoratori con più di quarantacinque anni di età anche se pensionati.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.
Il valore nominale è comprensivo di:
contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
contribuzione (pari al 7%) a favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni;
compenso (pari al 5%) al concessionario (INPS), per la gestione del servizio.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale presso:
le sedi INPS;
i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
tramite procedura telematica.
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