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I medici attraverso il segretario della FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE, Carmine Schiavone, non ci stanno. Hanno preso carta e penna “per testimoniare il rifiuto da parte di tutta la nostra categoria di Medici di medicina generale verso un sistema fiscale inefficiente, iniquo e incapace” che non è stato in grado di elaborare "indicatori per il riconoscimento del regime premiale alla categoria dei professionisti”.
Esprime il segretario il disagio nell’”accettare passivamente i soprusi di uno Stato che continua a considerare, tutti e indistintamente, i contribuenti come evasori fiscali, che pretende di determinare, attraverso gli Studi di settore, i redditi in maniera forfettaria e che obbliga i medici di famiglia”, unitamente ad altre categorie professionali ed imprenditoriali, a trascurare per concentrarsi su materie fiscali per evitare la diminuzione del proprio potere di acquisto da parte del meccanismo perverso di imposizione fiscale che gli studi di settore, e la loro evoluzione, hanno contribuito a creare”.
In particolare, lamenta il Vice Segretario Nazionale Vicario Carmine Schiavone, che, relativamente periodo di imposta 2012, la “evoluzione” dello Studio di settore relativo alla categoria ha preteso, ai fini del riconoscimento del requisito di congruità, un incremento nei compensi percepiti nell'ordine del 9-10% rispetto all'esercizio precedente : dunque, un ingiustificato,aumento dei compensi,richiesto in un periodo di grave crisi economica come quello attuale. Circostanza verificata dai colleghi dottori commercialisti ed esperti contabili che assistono i medici nelle incombenze contabili e fiscali, che sottraggono risorse ed energie agli assistiti e ai loro consulenti.
Per queste ragioni FIMMG sottoporrà al giudizio del Tar del Lazio l'applicabilità degli studi di settore della categoria, sul presupposto che :
“a) quello dei Medici di medicina generale è un reddito certo e certificato dal Servizio sanitario nazionale e, come tale, non può essere frutto di presunzioni, più o meno qualificate (così come avviene per gli altri soggetti autonomi), a meno che non si voglia sostenere la prevalenza delle presunzioni sulla effettiva capacità contributiva;
b) i rapporti convenzionali tra i medici di medicina generale e le Asl «_hanno natura privatistica ad evidenza pubblica di rapporti di prestazioni d'opera professionale, svolta con i caratteri della parasubordinazione e che il medico convenzionato con il Ssn_ svolge i predetti compiti in esecuzione di un vero e proprio rapporto di servizio» – Corte dei Conti, Sez. I, n. 121 del 13/4/2006.”
Continua il Vice Segretario Nazionale sostenendo che “Se il nostro è ancora uno stato di diritto, se le imposte sono ancora ancorate al fondamentale principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, allora, abbiamo ragione di ritenere che il giudice amministrativo non potrà che condividere le nostre ragioni sancendo l'inapplicabilità degli studi di settore alla categoria dei Medici di medicina generale e imponendo la tassazione sulla base dei soli redditi certi e certificati dal Ssn”.
Auguriamo (e auspichiamo) che il ricorso trovi accoglimento da parte del TAR del Lazio.