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01.10.2013 - Amministratore di sostegno
Un genitore anziano, un figliolo diversamente abile. Ecco che nella famiglia sorge l'esigenza di tutelare persone prive in tutto o in parte, o anche temporaneamente, della capacità d’agire, al fine di evitare, se possibile, la loro interdizione o inabilitazione. Come? Nominando un’amministratore di sostegno.
CHI E’ L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
L’amministratore di sostegno è una figura introdotta dai nuovi articoli 404 – 413 del codice civile, che:
viene nominato dal giudice tutelare a seguito della presentazione del ricorso da parte della famiglia o dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, che sono impiegati nell’assistenza e nelle cure della persona interessata, che lo ritengono necessario
compie atti in nome e per conto del beneficiario, dietro indicazioni del giudice tutelare
assiste il beneficiario negli atti che lo stesso può compiere
sostiene le spese per conto del beneficiario, utilizzando le somme a Sua disposizione
COME AVVIENE LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
I familiari o i responsabili sanitari e sociali, presentano ricorso
Il giudice tutelare:
sente le persone che hanno proposto il ricorso
sente le persone per le quali è richiesto il provvedimento
dispone accertamenti medici e gli altri mezzi istruttori per poter decidere {*}se il provvedimento è necessario (per es. comparizione di persone informate dei fatti, acquisizione di documentazione)
Si pronuncia entro 60 GIORNI dal ricorso.
Solo nel caso in cui l’attività dell’amministratore di sostegno si rilevi non sufficiente o inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, verrà pronunciato un giudizio di interdizione o di inabilitazione, con la conseguente nomina del tutore o del curatore.