Usiamo Matomo per monitorare il traffico internet del nostro sito, anonimizzando il tuo indirizzo IP e creando un ID casuale che non è in alcun modo riconducibile ai tuoi dati personali. Conserviamo i dati sul nostro hosting, situato nella UE, e non li condividiamo con nessuno. Non incorporiamo alcun legame con i social network. Se disabiliti i cookie dal tuo browser, il portale potrebbe non funzionare correttamente.
Come abbiamo visto le leggi “Riforma del mercato del lavoro”(L. 92/2012), “Misure urgenti per la crescita del paese”(L.134/2012) e la legge di stabilità (L.228/2012), dal 1 gennaio 2013 la Disoccupazione ordinaria non agricola è stata sostituita dalla nuova Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI).
Nel precedente intervento abbiamo visto che cos'è e a chi spetta. Abbiamo anche analizzato i requisiti. Vediamo oggi quanto, quando e per quanto tempo spetta.
DURATA
per 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento;
per 12 mesi se ha superato i 50 anni:
DA QUANDO
Si ha diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria
dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro 7 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.
dal quinto giorno successivo alla domanda se questa viene presentata dopo i sette giorni.
ASSEGNI FAMILIARI E "GRATIFICA NATALIZIA"
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell'indennità che si sta percependo, comprensiva dell'eventuale assegno al nucleo familiare (Settimana Natalizia).
I REQUISITI
La prestazione economica spetta in presenza dei requisiti elencati di seguito.
Nel caso di disoccupazione ordinaria, è necessario avere:
rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
Per il trattamento speciale edile, è necessaria avere:
rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
Per la disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere:
tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
l’intervento dell’Ente bilaterale.
QUANTO SPETTA
L'indennità sarà così calcolata:
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
50% per i successivi 2 mesi;
40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.
Gli importi hanno un limite massimo che viene determinato annualmente per legge.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda può essere inoltrata:
ONLINE – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
tramite Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
IL PAGAMENTO
L’indennità può essere riscossa:
con bonifico su conto corrente bancario o postale;
allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
ESCLUSIONI
Si ricorda infine che l’indennità in questione non è compatibile con:
i trattamenti pensionistici diretti (D.L. 478/1992);
i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità postsanatoriale (IPS);
l’indennità di malattia (D.P.R. 26/04/1957, nr.818);
l’indennità di maternità e paternità (Circ. 53128 OBG 1952/42).
Per ulteriori informazioni e/o assistenza contattaci
News
16.12.2024 Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti?
Leggi
15.12.2024 Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro
Leggi
05.12.2024 Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso
Leggi
31.07.2024 Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque
Leggi