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In un periodo di crisi caratterizzato da una forte mobilità dei lavoratori dipendenti capita sempre più spesso che, fra un impiego e l'altro, ci siano mesi di disoccupazione, che possono essere coperti da un'indennità erogata dall'INPS. Una volta si parlava di "disoccupazione", dal 1 gennaio 2013 si chiama ASpI, ma la funzione è la medesima: sostenere, per un certo periodo di tempo, il lavoratore che ha perduto il suo impiego.
Che cos'è l'indennità ASPI e come funziona? l'ASpI è l'Assicurazione sociale per l'impiego, che dal 1 gennaio 2013 va a sostituire le precedenti forme d'indennità alla disoccupazione.
E’ una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Per ottenerla i lavoratori devono presentare domanda.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Sono compresi anche:
gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
A CHI NON SPETTA
ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
REQUISITI
I requisiti per ottenere l'indennità ASpI sono:
Stato di disoccupazione involontario.
Rilascio al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che in cui si attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
ATTENZIONE
L’indennità non spetta quando il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale. Ma se le dimissioni sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o per giusta causa allora il lavoratore ha diritto all'indennità
Almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito contributivo: almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.