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26.08.2013 - La vendita a domicilio e l'incaricato alle vendite
I protagonisti della vendita diretta a domicilio sono due:
l’impresa che esercita l’attività di vendita a domicilio (esempio Avon, Eismann,Amway, Just etc);
l’incaricato delle vendite a domicilio. E, in un ruolo fondamentale, il consumatore.
In questo intervento ci occuperemo, in modo molto generale, dell’impresa esercente l’attività di vendita a domicilio. La figura dell'incaricato alle vendite viene trattata, sempre in questo sito, in altre pagine.
LA NORMA
La legge 173/2005 all’articolo uno stabilisce che per "vendita diretta a domicilio" si intende una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi Di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova,anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Ma è l'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114 a dettare alcune regole fondamentali sulle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale
L'attivita' puo' essere iniziata contestualmente alla presentazione della comunicazione al comune
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art 5 e il settore merceologico
Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5, comma 2
L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art 5, comma 2
Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante
Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo
Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'art 18, comma 7
Ma l’articolo della legge 173/2005 fornisce anche altre definizioni
per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)
Stabilisce inoltre che le proprie disposizioni, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
prodotti e servizi finanziari;
prodotti e servizi assicurativi;
contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili