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26.08.2013 - La vendita a domicilio e l'incaricato alle vendite

I protagonisti della vendita diretta a domicilio sono due:

  • l’impresa che esercita l’attività di vendita a domicilio (esempio Avon, Eismann,Amway, Just etc);
  • l’incaricato delle vendite a domicilio. E, in un ruolo fondamentale, il consumatore.

In questo intervento ci occuperemo, in modo molto generale, dell’impresa esercente l’attività di vendita a domicilio. La figura dell'incaricato alle vendite viene trattata, sempre in questo sito, in altre pagine.

LA NORMA

La legge 173/2005 all’articolo uno stabilisce che per "vendita diretta a domicilio" si intende una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi Di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova,anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Ma è l'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114 a dettare alcune regole fondamentali sulle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

  • La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale
  • L'attivita' puo' essere iniziata contestualmente alla presentazione della comunicazione al comune
  • Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art 5 e il settore merceologico
  • Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5, comma 2
  • L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art 5, comma 2
  • Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita
  • Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante
  • Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo
  • Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'art 18, comma 7

Ma l’articolo della legge 173/2005 fornisce anche altre definizioni

  • per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
  • per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)

Stabilisce inoltre che le proprie disposizioni, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

  • prodotti e servizi finanziari;
  • prodotti e servizi assicurativi;
  • contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili

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