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14.06.2013 - Studi di settore: prorogato all’8 luglio il versamento delle imposte

Con soli tre giorni di anticipo sulla scadenza originaria, fissata per il giorno 17 giugno 2013, è arrivato il comunicato stampa n. 94 con il quale l’Agenzia delle Entrate informa che il termine per il pagamento delle imposte risultanti da unico è prorogato al giorno 8 luglio 2013, precisando che la proroga è rivolta solo ai contribuenti obbligati alla compilazione degli studi di settore . Il provvedimento era atteso ed auspicabile considerando che il software definitivo per la compilazione degli studi di settore è stato rilasciato il giorno 7 giugno 2013.

Qui di seguito il testo del comunicato:

Prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap.

La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Versamenti prorogati

Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica).

Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Nuove scadenze

I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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