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06.06.2013 - IVIE - Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero. Scadenza il 17 giugno 2013
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’imposta è dovuta dai:
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
ALIQUOTA
L'imposta è pari allo 0,76% del valore dell'immobile
COME SI CALCOLA IL VALORE DELL'IMMOBILE?
Il valore dell’immobile è costituito in genere dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in particolare, per gli immobili situati nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo la circolare n. 28/e del 2 luglio 2012 precisa che: "Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute."
SOGLIE DI ESENZIONE
Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo non supera euro 200,00.
In questo caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nella dichiarazione dei redditi.