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02.06.2013 - Diritto camerale: scadenza 17 giugno 2013
Entro il 17 giugno 2013 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale per l'anno 2013 che potrà essere rimandato al 17 luglio 2013 maggiorando gli importi dello 0,40% (anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi).
La scadenza è diversa per
le imprese di nuova iscrizione (imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2013)
per le società con proroga di approvazione del bilancio
per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 telematico (salvo il caso di nuove iscrizioni), direttamente da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato.
Si dovrà compilare la "Sezione IMU e altri tributi locali", indicando
la sigla della provincia di appartenenza,
il codice tributo 3850
l'anno di riferimento 2013.
In base al nuovo testo dell'articolo 18 della Legge 580/1993, il decreto che fissa gli importi ha validità anche per gli anni successivi, a meno che ne venga emanato uno nuovo con cui si aggiornano le misure del diritto annuale. Poiché per il 2013 non è stato emanato alcun decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che si applicano al 2013 gli stessi importi per diritto annuale dovuti per il 2011 e 2012 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011). E' bene controllare presso le Camere di Commercio di appartenenza la presenza di eventuali maggiorazioni. A titolo esemplificativo, qui seguito il link alla sezione del sito della Camera di Commercio dove vengono spiegate le modalità di pagamento. La pagina è corredata da un utile ed esemplificativo video.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
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