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28.05.2013 - Ma la scheda carburante si usa ancora?
La tenuta della scheda carburante permette:
la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto;
la deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta.
Ma se i soggetti all'imposta sul valore aggiunto acquistano carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, non devono sottostare all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Possiamo sintetizzare così:
chi non intende provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, continuerà ad utilizzare la scheda carburante e procederà alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi;
chi provvede all’acquisto di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate potrà evitare l’uso della scheda carburante utilizzando per la detrazione la documentazione rilasciata dai soggetti che gestiscono i suddetti strumenti di pagamento. Poiché non è previsto alcun obbligo di utilizzo di una carta di credito dedicata, potendosi verificare che l’imprenditore individuale o il professionista, facciano uso della carta di credito anche per altri acquisti, oltre all’estratto conto, è bene conservare le ricevute di pagamento che, di volta in volta, vengono rilasciate dai distributori di carburante.
Secondo l’Amministrazione finanziaria ” …la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d’imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività”.
(Circolare n. 42E del 9/11/2012).
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