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14.05.2013 - Detrazione per intermediazione agenzie immobiliari

A partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a mille euro.

La circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ha chiarito che l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

La detrazione spetta se:

  • è stato stipulato un compromesso di vendita;
  • il promissario acquirente abbia pagato il compenso all’agenzia immobiliare;
  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato (perché la registrazione del contratto preliminare di vendita rende ufficiale l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto).

Già in altre occasioni (es: risoluzione n. 38 dell’8 febbraio 2008 riguardante la detrazione d’imposta del 36% nel caso di acquisto di box prima del rogito notarile) l’Amministrazione finanziaria, infatti, ha richiesto un preliminare di vendita regolarmente registrato per poter beneficiare delle detrazioni d’imposta relative alle spese già sostenute in mancanza del contratto definitivo d’acquisto.

E’ utile ricordare che:

  • l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e che il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto dell’immobile non sia stato concluso;
  • un preliminare di vendita non produce effetti reali, perché l’acquirente diventa proprietario dell’immobile solo all’atto della stipula del contratto definitivo.

COSA SUCCEDE SE IL CONTRATTO DI VENDITA NON VIENE POI STIPULATO?

nell’ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la detrazione relativa al compenso di intermediazione immobiliare, operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita.

COME SUDDIVIDERE LA DETRAZIONE FRA PIU’ COMPROPRIETARI?

Quando l’acquisto dell’immobile è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

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