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18.02.2013 - Agenti immobiliari: aggiornamento entro il 12 maggio 2013
Entro il 12 maggio 2013 le imprese esercenti l'attività di agente immobiliare e agente di commercio devono comunicare i dati aggiornati delle sede ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa in Camera di Commercio.
LA MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO TALE TERMINE COMPORTA L'INIBIZIONE DELL'ATTIVITA'
Imprese già attive: aggiornamento della posizione RI/REA
Le imprese (individuali e società), già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nel soppresso Ruolo e già attive, alla stessa data, nel Registro delle Imprese, devono inviare, entro il 12 maggio 2013, una denuncia di aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, utilizzando il modello informatico “Mediatori” sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività adottata con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Persone fisiche inattive: iscrizione nella sezione speciale del REA (transitorio)
I soggetti persone fisiche, iscritti nel soppresso Ruolo che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l'attività presso alcuna impresa, possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell'apposita sezione del REA, per via telematica tramite la procedura ComUnica, utilizzando il modello informatico “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita sezione (Transitorio)”.
Trascorso inutilmente il termine previsto (12 maggio 2013), la persona interessata decadrà dalla possibilità di iscriversi successivamente nell'apposita sezione del REA; tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività nei 4 anni (fino al 12 maggio 2016) anche per coloro che avevano ottenuto l'iscrizione nel ruolo senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza del corso di formazione professionale ed esame di idoneità.
Attenzione: in considerazione dell'ampio periodo di tempo previsto per effettuare i suddetti adempimenti e della probabilità di modifiche sia di carattere normativo che informatico, si invitano tutti i soggetti interessati a non concentrare l'invio di comunicazioni di aggiornamento nei giorni immediatamente successivi al 12 maggio 2012.
A partire dal 12 maggio 2012, inoltre, le imprese individuali e le società sono tenute a nominare, presso ogni sede ed eventuali unità locali dove si svolge l'attività, almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3 della legge 39/89, che a qualsiasi titolo esercita l'attività di mediazione per conto dell'impresa. Tale adempimento deve essere effettuato inviando in modalità telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario è stabilita la sede principale una istanza di svolgimento dell'attività, tramite il modello informatico “Mediatori” sezione “Requisiti”.
Dalla stessa data, le imprese individuali e le società devono rendere disponibili all'utenza in ogni sede ed unità locale in cui viene svolta l'attività di mediazione, con l'esposizione nei locali oppure con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti e alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede ed eventuali unità locali.
Si precisa che non essendo state abrogate le norme di settore che disciplinano l'attività, ad ogni effetto di legge i richiami al ruolo mediatori si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
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