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11.01.2013 - Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

Attesa sin dalla pubblicazione, sulla G. U. n. 288 del giorno 11 dicembre 2012, del Decreto legge n. 216 è arrivata ieri, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 1/E che fornisce chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.

Il decreto legge recepisce una direttiva comunitaria (2010/45/Ue) che impone agli operatori appartenenti alla Comunità Europea regole comuni in tema di fatturazione.

Le novità sono molte, ma il presente lavoro e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate focalizzano l’attenzione sulla numerazione delle fatture.

Dal 1 gennaio 2013 la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (vedi articolo 21, comma 2 lettera b) del DPR 633).

Nella risoluzione in commento l’Agenzia risponde al quesito “Cosa si deve intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco?”

L’Agenzia precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Quindi passa a prospettare diverse soluzioni

PRIMA SOLUZIONE

Dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

SECONDA SOLUZIONE

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

TERZA SOLUZIONE

Il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, perché l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che è uno degli elemento obbligatori della fattura.

Per questa terza ipotesi, fornisce il seguente esempio “fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)“

Per concludere affida alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella risoluzione vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Quindi, tale risoluzione, con le sue proposte di soluzione costituisce una norma di comportamento sia per gli operatori commerciali, sia per gli uffici delle Agenzie delle Entrate.

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