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17.12.2012 - Ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali
Dall’1-1-2013 alle transazioni commerciali si dovranno applicare le norme previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2011/7/UE recepita nell’ordinamento giuridico italiano con D Lgs 192, del 9-11-2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il 15-11-2012. Il presente lavoro si pone come obiettivo un iniziale esame del decreto legislativo
ARTICOLO UNO
Delinea l’ambito applicativo stabilendo che “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
Vengono esclusi i:
debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
ARTICOLO QUATTRO
Si occupa degli interessi moratori stabilendo che essi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
ARTICOLO CINQUE
Dà indicazioni sulla misura del saggio degli interessi, disponendo che gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, stabilendo che il tasso di riferimento è così determinato:
per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
ARTICOLO SEI
Prevede che il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
ARTICOLO SETTE
Stabilisce che le clausole contrattuali relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.
La nullità riguarda le clausole in contrasto con il presente decreto e non investe l’intero contratto.
Si applica, l’articolo 1419 secondo comma del Codice Civile “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".
Il decreto prevede che sarà il giudice a dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. L'articolo indica come gravemente inique:
la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria;
la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
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