Logo studio Capaccio

02.12.2012 - Dichiarazioni di successione parte uno

Un lutto in famiglia comporta conseguenze di carattere civile e fiscale perché gli eredi subentrano nei rapporti attivi e passivi del defunto. E’ opportuno, per evitare sanzioni, che gli eredi provvedano agli adempimenti richiesti entro un anno dall’apertura della successione.

Il principale adempimento è la dichiarazione di successione.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

Alcuni soggetti sono esonerati, infatti, non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (usufrutto, superficie).

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale (ICI, ma dal 2012 IMU)sugli immobili . Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Segue…

News


16.12.2024
Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti? Leggi


15.12.2024
Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro Leggi


05.12.2024
Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso Leggi


31.07.2024
Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque Leggi

Siti consigliati


15.12.2024
Revolut Apri


11.06.2024
Coin Tracking Apri


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com