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25.07.2012 - MEDIAZIONE TRIBUTARIA: firmato l’accordo per il decollo del nuovo istituto
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti “minori”, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell’Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.
Verranno stipulati accordi tra le direzioni provinciali dell’Amministrazione e le sedi locali dell’ordine dei Dottori Commercialisti con i quali da un lato l’Agenzia si impegna, in particolare, a esaminare tutte le istanze in modo approfondito, a segnalare tempestivamente l’eventuale improponibilità dell’istanza, a concedere, se necessario, la sospensione per evitare che l’attivazione del procedimento amministrativo provochi danni patrimoniali al contribuente e a ritenere validi i pagamenti, anche quando le somme versate siano, per errore, lievemente inferiori a quelle dovute o versate con lieve ritardo, a condizione che il contribuente sani tempestivamente l’irregolarità. Dall’altro l’Ordine si impegna a l’ordine dei Dottori Commercialisti si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sul carattere preventivo e obbligatorio della mediazione, sulla necessità di fornire all’Amministrazione i recapiti necessari a garantire un rapido ed efficace scambio di comunicazioni, oltre che a lavorare insieme all’Agenzia in modo collaborativo per arrivare in tempi rapidi a una definizione del procedimento che sia in linea con i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e con quelli della giusta imposizione e del giusto procedimento.
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