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29.03.2023 - CRIPTO ATTIVITA': ravvedimento v/s regolarizzazione 2 di 3
Quanto costa la regolarizzazione prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2023?
SANZIONI APPLICABILI
PER REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RIGUARDANTI
IL QUADRO RW
Violazione
Sanzione
Norma
Omessa presentazione del quadro RW
0,5% se non c’è reddito, per ogni anno
comma 139 *
Omessa presentazione del quadro RW
3,5% + 0,5% se c’è reddito, per ogni anno
comma 140**
Un breve confronto: il caso
Si esamina la seguente situazione
data: 31 dicembre 2021
valuta posseduta: 1,483 Ethereum
quotazione Ethereum al 31 dicembre 2021 in euro: 3.369,93 euro (fonte: https://it.investing.com/crypto/ethereum/historical-data?cid=1061972)
Ipotesi 01.invio della dichiarazione dei redditi 2022 per 2021
Ipotesi 02.assenza di redditi derivanti dal possesso dell'Ethereum
DICHIARAZIONE DEI REDDITI INVIATA SENZA RW
ANNO DI VIOLAZIONE PER MANCATO INVIO QUADRO RW ART. 5 DL 167/1990***
RAVVEDIMENTO
IMPORTO SANZIONE
REGOLARIZZAZIONE
2022 per redditi 2021
2022
da 3% a 15%
Sanzione 3% ridotta ad 1/8= 0,375
Sanzione 0,5%
Importo omesso euro 5.000 (controvalore di 1,483 Ethereum al 31/12/2021) regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione
*****
*****
187,50 euro
250,00 euro
.
Nel caso di mancato invio del quadro RW, ma in presenza della dichiarazione dei redditi, per un importo di 5.000 euro, e per un solo anno di ritardo, la scelta del ravvedimento sembra più conveniente.
*139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita' detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attivita' non dichiarate.
** 140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attivita' detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4,comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
***Art. 5 DL 167/1990 al 29 marzo 2023
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del sinistro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
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