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14.03.2023 - CRIPTO ATTIVITA': la regolarizzazione

Chi non ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi la detenzione di cripto attività e gli eventuali redditi conseguiti troverà di particolare interesse i commi da 138 a 143 della legge di bilancio  [1]. Questi ultimi consentono di regolarizzare la propria posizione cripto.

Ma quali possono essere gli illeciti commessi?

MANCATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE CRIPTO ATTIVITA' POSSEDUTE

Se le cripto attività non hanno prodotto alcun reddito la regolarizzazione potrà avvenire presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione dello 0,5% per la omessa indicazione, per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

MANCATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI REDDITI REALIZZATI DALLA CRIPTO ATTIVITA' POSSEDUTE

Se invece le cripto attività hanno prodotto reddito, il comma 140  [2] dispone che la regolarizzazione possa avvenire presentando l'istanza di emersione pagando

  • un'imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo;
  • la sanzione dello 0,5% per cento del valore delle attività, sempre in relazione alle attività detenute al termine di ogni anno.

Ipotizzando che il contribuente voglia seguire la strada della regolarizzazione si suggerisce di

  • verificare presso i propri operatori, o sui propri portafogli, quantità e valore delle cripto possedute al termine i ogni anno;
  • monitorare le proprie attività cripto, attraverso un proprio report, con fogli elettronici, o software disponibili sul mercato, da aggiornare ad ogni nuova attività, in modo da poter essere sempre in grado di dimostrare giacenze finali, iniziali, eventuali minusvalenze o plusvalenze e/o ricavi conseguiti;
  • rivolgersi al professionista di fiducia, ricordando che il possesso di criptovalute e/o assets digitali hanno conseguenze anche sulle dichiarazioni ISEE;
  • verificare con il professionista di fiducia se non sia più conveniente regolarizzare le proprie posizioni inviando una dichiarazione integrativa per gli anni precedenti. Tale strada sarà percorribile solo se a suo tempo è stata presentata la dichiarazione dei redditi (unico o 730).

[1] 138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita' detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonche' i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attivita' detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attivita' non dichiarate.

[2]140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attivita' detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonche' di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalita' e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonche' le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. Ferma restando la dimostrazione della liceita' della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attivita' di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.


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