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07.03.2023 - CRIPTOATTIVITA': il calcolo del valore al 1 gennaio 2023
La legge di bilancio sembrerebbe consentire la determinazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1 gennaio 2023 purché tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
La norma sembra rivolgersi a chi, al 1 gennaio 2023, non possiede alcun documento ufficiale, rilasciato da operatori che accerti il costo o valore di acquisto con elementi certi e precisi. Il contribuente, in caso di acquisto, potrebbe avere la ricevuta del bonifico. In caso di attività di mining potrebbe non possedere alcun documento, ma dimostrare che il possesso di criptovalute è partito da zero. Di sicuro l'idea di precisione e certezza, almeno nella fase iniziale del fenomeno, non descrive adeguatamente il mondo cripto.
Ipotizzando che il contribuente voglia procurarsi un valore iniziale dei propri assets si suggerisce di
verificare presso i propri operatori, o sui propri wallet, quantità e valore delle cripto possedute al 1 gennaio 2023 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Tuir [1];
crearsi un proprio report, con fogli elettronici, o software disponibili sul mercato, da aggiornare ad ogni nuovo attività, in modo da poter essere sempre in grado di dimostrare eventuali minusvalenze o plusvalenze e/o ricavi conseguiti;
rivolgersi al professionista di fiducia, ricordando che il possesso di criptovalute e/o assets digitali hanno conseguenze anche sulle dichiarazioni ISEE.
L'imposta sostitutiva potrà essere pagata in unica soluzione entro il 30 giugno 2023, oppure in tre rate annuali, sulle quali verrà calcolata il 3% di interessi.
ATTENZIONE: le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1 gennaio 2023, non sono utilizzabili
[1] Art. 9
((Determinazione dei redditi e delle perdite))
((1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo onerosoche importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa')).
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