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25.11.2021 - Anche il wallet privato va nel quadro rw
Con la risposta n. 788 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la posizione dell’Amministrazione finanziaria sulle valute virtuali detenute in wallet privati. Si tratta di un parere dell'ADE, non vincolante per il contribuente, ma di grande utilità per i proprietari di cripto valute e per i professionisti che li assistono.
In questa risposta l'Agenzia Entrate ricorda:
che la moneta virtuale è utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale emessa dalle Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte dei coloro che decidono di utilizzarla;
che dal punto di vista tecnico, le valute virtuali sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica tramite algoritmi matematici;
che tali valute hanno natura solo digitale, essendo create, memorizzate ed utilizzate attraverso dispositivi elettronici (per esempio pc e smartphone);
che generalmente sono conservate in portafogli elettronici individuati con il termite wallet.
Poiché non c'è ancora una normativa di riferimento applicabile alle monete virtuali, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il punto di riferimento della normativa fiscale sia la sentenza della Corte di Giustizia, del 22 ottobre 2015, causa c-264/14.
A parere dei giudici europei alle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività di impresa, qualora effettuino operazioni su dette valute si applicano il principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Rispondendo all'interpello l'Agenzia delle Entrate ritiene che chi detiene valute virtuali nei wallet senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte dirette, non debba compilare il quadro RT. Tuttavia, l'ADE ritiene che per tutte le valute virtuali detenute, anche per quelle di cui si detenga direttamente la chiave privata, sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale previsto dal DL n. 167 del 1990, e quindi sia necessario procedere alla compilazione del quadro RW.
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