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28.07.2021 - Affitto di poltrona
Nell’ambito delle attività artigianali di Acconciatore e di Estetista, per chi è riscritto al Registro Imprese ed è in possesso di Partita Iva, si inserisce la seguente modalità contrattuale per l’esercizio di attività negli stessi locali da parte di soggetti giuridici diversi: l’affido di poltrona/ di cabina.
I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto affidante e il professionista abilitato detto affidatario, che dovranno stipulare un contratto per la “gestione e il godimento della cosa produttiva” ai sensi dell’art.1615 del Codice Civile.
Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.
Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:
la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
la superficie data in uso con relativa planimetria;
la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall’affidante;
il rapporto economico tra le parti;
la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.
Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell’”affido di poltrona”, precisamente:
non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.
In ogni caso l’affidatario in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l’attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.
L’affido di poltrona/di cabina è consentito nell’ambito delle tipologie di attività artigianali di servizi alla persona (acconciatore/estetista), in base alla disponibilità dei locali; pertanto, un acconciatore può affittare spazi sia ad un acconciatore che ad una estetista, ed un’estetista può affittare spazi sia ad una estetista che ad un acconciatore, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, fatta salva l’adeguatezza igienico-sanitaria dei locali.