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15.07.2012 - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: non più di tre contratti per impresa

L'associazione in partecipazione è il contratto con il quale una parte (l'associante, imprenditore) attribuisce ad un'altra (l'associato, impreditore, finanziatore o, spesso prestatore d'opera ) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto può essere di natura patrimoniale, ma può consistere anche nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misto di capitale e lavoro. La sua disciplina è contenuta nell'art. 2549 e seguenti del codice civile. L'articolo è stato modificato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (cosiddetta riforma del lavoro, o riforma Fornero) con l'aggiunta del seguente comma:

Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Al fine di mitigare l'impatto della novità, la riforma ha inserito una norma transitoria. Il comma 29 dispone, infatti, che siano: “... fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Quindi i contratti di associazione in partecipazione certificati sono esclusi dal computo.

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