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15.12.2020 - Cessione di beni omaggio che appartengono all’attività dell’azienda
A disporre del trattamento dei beni in omaggio è la legge IVA (dpr 633/1972), agli articoli 2, 13 e 18 e, in modo incidentale, l’articolo 99 del Testo Unico delle Imposte Dirette.
CHE VALORE DARE ALLE MERCI IN OMAGGIO?
La risposta è contenuta nel comma 2, lettera c dell’articolo 13 , il quale, riprendendo la definizione di cessione di beni, prevede che le cessioni gratuite di beni (solo quelle che rientrano nell’attività propria dell’impresa) devono essere valorizzate al prezzo di acquisto o al prezzo di costo di beni simili. Importante notare che il costo unitario dei beni non deve essere superiore ad euro cinquanta.
COME DOCUMENTARE LA CESSIONE DI BENI IN OMAGGIO?
Esistono diverse possibilità
emettere fattura con rivalsa dell’IVA, valorizzando sia l’importo del bene, al costo come abbiamo visto sopra, sia il valore dell’ IVA, richiedendone, per quest’ultima, il pagamento;
emettere fattura rinunciando alla rivalsa dell’IVA, valorizzando sia l’importo del bene, al costo come abbiamo visto sopra, sia il valore dell’ IVA. L’importo IVA che avrebbe potuto essere ribaltata sul cliente, verrà invece pagata del cedente i beni in omaggio. L’importo pagato sarà considerato costo indeducibile così come disposto dall’articolo 99 del TUIR;
emettere, per ogni cessione, un’autofattura in unico esemplare indicando che si tratta di autofattura per omaggi, utilizzando, ad oggi, il codice TD27;
annotare la cessione dei beni in omaggio su un apposito “registro degli omaggi” indicando il valore delle operazioni gratuite effettuate ogni giorno, con distinzione per aliquota.
PARERE
Fornire omaggi alla clientela è una buona strategia di fidelizzazione. Permette anche di portare a conoscenza del cliente nuovi prodotti.
Fra le quattro possibilità citate, l’opzione numero tre permette di auto-fatturare quanto ceduto in omaggio senza rendere noto il prezzo di acquisto del bene. Le merci cedute gratuitamente dovranno essere accompagnate da un documento di trasporto. Tale documento, firmato dal cliente, dovrà essere conservato per evitare che, in futuro possano essere contestate, da parte dell’Agenzia Entrate, cessioni a titolo gratuito. Tale soluzione si andrà ad inserire nell'usuale procedura di controllo dell’andamento delle scorte, senza interventi addizionali.
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