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20.05.2020 - Ecobonus

Sarà possibile usufruire di un credito di imposta nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo riguardanti

  • lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, se è stato effettuato uno degli interventi di cui sopra (isolamento termico, interventi sulle parti comuni degli edifici, interventi per gli edifici unifamiliari).

La detrazione è concessa se i lavori portano al miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sarà possibile cedere il credito di imposta ad una banca oppure ad un'assicurazione, così come previsto dall'articolo 121, se il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

  • dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti consulenti del lavoro, e degli esperti iscritti alla camera di commercio)
  • dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Come si fa l’opzione?

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per ottenere la detrazione è inoltre necessario disporre:

  • Asseverazione dei tecnici abilitati che dovrà essere inoltrata all'Enea
  • Asseverazione dei tecnici abilitati per sisma bonus

Per informazioni, assistenza e preventivo contattaci

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