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26.10.2016 - Note di credito e imposta sul valore aggiunto
Tramite proposta transattiva abbiamo concordato il pagamento parziale di una nostra fattura emessa ad una società nostra cliente. Possiamo emettere nota di credito parziale per l’importo pattuito?
Risponde l’articolo 26 del DPR 633 del 1972 che regola la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto la quale stabilisce che
COMMA 2
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
COMMA 3
La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.
Quindi, in prima battuta bisogna verificare se si tratta di modifica contrattuale dovuta a nullità, risoluzione, anche parziale. In questo caso si può procedere all’emissione di una nota di credito a patto che non sia trascorso un anno dall’emissione della fattura originaria con un vantaggio: il recupero dell’IVA pagata sulla fattura originaria.
PERIODO SUPERIORE ALL'ANNO
In caso di periodo superiore all’anno, viene emessa la nota di credito, ma l’IVA non sarà recuperabile. In calce alla nota di credito dovrà essere indicato “operazione non rientrante nel capo di applicazione dell’articolo 26 comma3”