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05.12.2015 - Contratti di rete: un breve fac-simile

Dopo aver parlato dei contratti di rete si propone un fac-simile di contratto

a) che i singoli suddetti esercitano, quale imprenditore, [inserire l'attività]

b) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nei settori elencati;

Che intendono:

  • coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
  • collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l’intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;

c) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per i servizi [specificare imprese, che tipo di imprese, privati ].;

d) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010

Tutto ciò premesso

Art.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Le società sopramenzionate convengono di stipulare un contratto di rete al fine di originare una Rete di imprese e pertanto si obbligano a svolgere le seguenti attivita’:

[inserire attività]

con il marchio [inserire marchio] il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti tra gli associati.

Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la

certificazione di qualità del servizio e un'adeguata comunicazione delle suddette qualità, nonché la presentazione di nuove opportunità commerciali.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. 1dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art.3) PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

  • nell’accrescimento, individuale e collettivo, della capacità di penetrazione del mercato
  • nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi alle metodologie operative, tempistiche e altro per il servizio assistenza integrato e/o globale ai Clienti oggetto della ragione sociale, in conformità alle regole a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
  • nella definizione di linee comuni di marketing;
  • nella nomina di un Ente comune (può essere uno degli associati) per l'organizzazione delle eventuali campagne promozionali pubblicitarie collettive o individuali;
  • nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azionedi tutela dello stesso.
  • nell’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di aggiornamento.

Il programma di rete e’ organizzato secondo esercizi annuali coincidenti con l’anno solare.

omissis


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