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05.01.2015 - Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familari
E’ importante ricordare la delicatezza e la complessità del regime fiscale dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili dal 2012 (introdotto dall’art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148) :
per il socio/familiare costituisce reddito diverso, su cui pagare le imposte (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa (se di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA);
i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.
Spesso capita che l’imprenditore o il socio apportino nell’impresa o nella società soldi propri. Anche il questo caso è necessario dare al fisco evidenza di tale apporto, tranne nel caso in cui l’apporto non superi i 3.600 euro. (l’art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011).
Obiettivo delle due norme:
scoraggiare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.
Di queste posizioni deve essere informata l’Agenzia delle Entrate, con un’apposita comunicazione, tenendo presente che gli effetti economici, per la società, gli imprenditori e i familiari coinvolti, si riflettono sulla dichiarazione dei redditi e sull’ammontare delle imposte da pagare.