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Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se:
a)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 della legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b)
hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per
lavoro accessorio (voucher)
per lavoratori dipendenti,
borse di studio a collaboratori e compensi ad amministratori,
collaboratori a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003,
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c),
spese per prestazioni di lavoro a coniuge e figli minorenni conviventi (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986),
c)
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d)
i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.