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29.05.2014 - Bonus 80 euro:spetta anche ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità
L'Agenzia delle Entrate interpellata sulle questioni relative al bonus “80 euro” con la circolare 9E del 14 maggio 2014), riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono imposti a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione ha precisato che tali somme percepite sono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Sarà l’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, a riconoscere il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione.
Attenzione, come già precisato in altro intervento, i lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.