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28.04.2014 - Acquisti di carburanti per i mezzi speciali

Come dedurre gli acquisti di carburante non destinati all’autotrazione?

La regola generale (DPR n. 444/1997) prevede che gli acquisti di carburanti debbano essere documentati tramite l’utilizzo della scheda carburante, documento che dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte:

  • dati dell’impresa : denominazione/ragione sociale – indirizzo – partita IVA
  • dati del veicolo: marca/modello/targa o numero telaio
  • dati del rifornimento: data/prezzo/dati dell’impianto della distribuzione (che possono essere sostituiti da un apposito timbro
  • Km percorsi: devono essere annotati i km indicati sul conta chilometri alla fine del periodo

Questo documento è sostitutivo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/1972.

Rimangono esclusi dall’obbligo della scheda carburante, gli acquisti effettuati con carta di credito, debito o carte prepagate.

Ma come fare per dedurre gli acquisti di carburanti per tutti i mezzi non destinati all’autotrazione, ma che vengono impiegati nell’attività?

E’ questo il caso dei carburanti usati per i mezzi come carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi, tosaerba, farciatrici.

La risoluzione ministeriale 19 dicembre 1977, n. 363799 ha autorizzato gli utilizzatori di questi veicoli a motore a istituire la scheda carburante e a indicare, in luogo della targa, il numero di matricola della macchina, e, ove il mezzo sia dotato di appositi dispositivo, il numero dei chilometri ovvero il numero delle ore di lavorazione.

Invece per quei mezzi speciali che non possono circolare su strada e quindi non possano rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, come ad esempio tagliaerba, decespugliatori (utilizzati da giardinieri ed imprese aventi come attività la manutenzione del verde, mancando il presupposto di legge per l’applicazione della disciplina relativa alla scheda carburanti, la documentazione degli acquisti di carburanti è costituita dalla fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.


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