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13.01.2013 - Che cos'è la mediazione tributaria

La mediazione tributaria ha l'obiettivo di prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

Oggetto della mediazione tributaria sono le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione (di seguito, anche semplicemente istanza) va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti oppure all’ufficio provinciale – Territorio che ha emanato l’atto, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso.

Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.

Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.

L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Non è soggetta all’imposta di bollo.

Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

La mancata presentazione dell’istanza è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L’istanza di mediazione va presentata anche qualora sia stata precedentemente presentata istanza di accertamento con adesione.

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

L’Ufficio legale (o la struttura di staff), all’esito dell’istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare l’istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione.

E’ possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all’incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.

Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

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