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01.07.2024 - No all'imposta sulle cripto attività se l'exchange ha pagato il bollo

Nelle scorse settimane Conio, comunicava che, a partire dal 2023, è stato introdotto un obbligo fiscale che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo dello 0,2%, due per mille, sul controvalore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno, rassicurando gli utenti sul fatto che si occuperà di calcolare e addebitare automaticamente l’importo dovuto per consentire un corretto comportamento fiscale.

Ricordava anche alcuni obblighi dichiarativi

  • imposta di bollo/Imposta sul valore delle cripto-attività, rassicurando che ci avrebbe pensato Conio;
  • possesso di cripto-attività, da dichiarare nel quadro RW del modello redditi persone fisiche oppure nel quadro W del modello 730;
  • Plusvalenze e minusvalenze eccedenti la soglia dei 2.000 euro nell’anno fiscale, da inserire nel quadro RT del modello redditi persone fisiche quindi al di fuori del modello 730

Tuttavia raccomandava di rivolgersi ad un professionista qualificato, come i dottori commercialisti, chiedendo un parere circa le modalità degli adempimenti fiscali.

Ed effettivamente, con la circolare n. 30 E del 27 ottobre 2023, al paragrafo 3.7.3 (pagina 99 del documento) l’Agenzia delle entrate precisava che questa imposta si applica ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono cripto-attività e in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo.

In particolare, l'imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annui del valore delle cripto-attività detenute. Questa imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è stata applicata dall'intermediario o se le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti o archiviate su supporti come chiavi USB, personal computer e smartphone.

Si sottolinea che l'imposta sul valore delle cripto-attività deve essere versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

Concludendo: se il vostro Exchange ha provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, nulla dovete a titolo di IVAC (imposta sul valore delle cripto attività). Tale pagamento dovrà essere dimostrato all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli. Quindi imposta di bollo e IVAC sono alternative.

Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi contattaci a Trezzo sull'Adda (Milano), vicino ad Expert e Colombo Impianti.

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