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22.03.2020 - Rinvio approvazione bilanci per gli Enti del Terzo Settore

L’articolo 35 [01] del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto CuraItalia prevede, tra le altre, alcune disposizioni in materia di terzo settore:

  • con il comma 1 stabilisce che per Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale l’adeguamento degli statuti possa avvenire entro il 31 ottobre 2020;
  • con il comma 2 modifica, per le imprese sociali, il termine entro il quale bisogna modificare lo statuto, portandolo al 31 ottobre 2020;
  • con il comma 3 dispone che gli Enti del Terzo Settore che abbiano il termine di approvazione ricadente nel periodo di emergenza ed iscritti negli registri indicati possono approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020, anche se lo statuto prevede termini diversi.

Ma quale strada intraprendere per le associazioni non iscritte in alcune registro?

Si attende la conversione in legge del decreto che potrebbe apportare modifiche e chiarimenti.

[01]Testo dell'articolo 35 1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto


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