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22.03.2018 - Il lavoro a chiamata e l'età anagrafica

I contratti per il lavoro occasionale hanno la limitazioni ai 25 anni?

Se si volesse assumere un ragazzo di età 24. Il contratto potrà durare solo un anno? Oppure decade il contratto quando il lavoratore raggiunge i 25 anni?

Secondo l’articolo 13 [1] del Decreto Legislativo 81/2015 (job act) il contratto di lavoro intermittente ("a chiamata") può, essere concluso con i lavoratori di età superiore a 55 anni e di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno art. 13, comma 2). Quindi 24 anni e 364 giorni. A meno che il CCNL applicato non preveda requisiti diversi.

Per completezza, e proprio in riferimento al caso proposto, si ritiene doveroso ricordare che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.406 depositata il 3 luglio 2014, riformando l’ordinanza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato improponibile il ricorso da B.A. nei confronti di A.F. Italia srl, con il quale si deduceva l’illegittimità per discriminazione in ragione dell’età del contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulato in data 14 dicembre 2010 e convertito a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2012, e del relativo licenziamento intimatogli al raggiungimento del venticinquesimo anno di età avvenuto il 26 luglio 2012, ha condannato la società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro, pagare il risarcimento del danno, ritenendo che sussistesse un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La questione è ora posta all'attenzione della Corte di Giustizia Europea.

[1]Art. 13 Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.

3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.

5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.


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