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I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta (articolo 1 comma 58 legge 194)
I contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla legge IVA ( D.P.R. n. 633 del 1972) quindi:
non registrano le fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
non registrano i corrispettivi (articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972);
non registrano gli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972);
non tengono e conservano i registri e i documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972), con la seguente eccezione
CONSERVANO le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione. La norma non si esprime, ma si suggerisce la CONSERVAZIONE anche delle fatture di vendita e dei corrispettivi;
non sono tenuti all’invio della dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).
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