Logo studio Capaccio

08.04.2017 - Regime forfetario: semplificazioni

SEMPLIFICAZIONI IVA

  • I contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta (articolo 1 comma 58 legge 194)
  • I contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla legge IVA ( D.P.R. n. 633 del 1972) quindi:
  • non registrano le fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • non registrano i corrispettivi (articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • non registrano gli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972);
  • non tengono e conservano i registri e i documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972), con la seguente eccezione

CONSERVANO le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione. La norma non si esprime, ma si suggerisce la CONSERVAZIONE anche delle fatture di vendita e dei corrispettivi;

  • non sono tenuti all’invio della dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Per informazioni, assistenza e preventivo contattaci

News


22.06.2021
Assegno temporaneo per i figli minori: attuazione della misura Leggi


11.05.2021
Quanto vale il mercato dei certificati digitali NFT Leggi


29.04.2021
Il fisco inglese a caccia di redditi immobiliari in Italia Leggi


28.04.2021
The English taxman on the hunt for real estate income in Italy Leggi

Siti consigliati


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Apri


08.04.2023
thecryptogateway Apri


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Apri


15.11.2022
Cripto.com Apri

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com