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17.03.2017 - Abolizione voucher

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2017 il Decreto Legge n. 25/2017 dispone l'eliminazione totale dei Voucher definiti dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/2015.

Dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio.

E' previsto un periodo transitorio, in scadenza il 31/12/2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto ma non ancora utilizzati.

E’ evidente che tale decisione crea a Voi e a noi, Vostri consulenti, diversi problemi.

Quali strumenti possono essere utilizzati per le esigenze temporanee e saltuarie di molti di voi?

LAVORO SUBORDINATO caricandosi di tutti i costi di adempimenti e contributi connessi. Una soluzione alternativa potrebbe essere la conclusione di un contratto di lavoro subordinato a chiamata da stipulare solo con dipendenti di età inferiore ai 25 anni e superiore ai 55 anni. Per i collaboratori che si trovano in una diversa fascia di età, allo stato della normativa attuale, non posso che consigliare l’attivazione di un contratto di lavoro dipendente part-time.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, attraverso agenzie AUTORIZZATE;

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE solo se rispondenti ai requisiti di legge: in sintesi deve trattarsi di attività coordinata dal committente, ma il collaboratore non deve essere sottoposto alla direzione dello stesso, altrimenti sarebbe un dipendente.

E soprattutto cosa non usare per evitare problemi più grossi di quelli che vorreste risolvere?

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALI che possono essere usati SOLO in caso di prestazioni occasionali ed intellettuali. Sono escluse le attività di cameriere, consegna pizze a domicilio. L’eventuale accesso degli ispettori del lavoro e/o ispettori INAIL Vi farebbero incorrere nelle sanzioni da lavoro “nero” e mancata comunicazione INAIL.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO attraverso sedicenti agenzie NON AUTORIZZATE che Vi farebbero incorrere in un’illegittima utilizzazione di manodopera. Ricordo che in data 6 febbraio 2016 è entrato in vigore un provvedimento di depenalizzazione che ha cancellato molti reati in materia di lavoro, innalzando però le sanzioni amministrative. Tra questi reati anche l'utilizzazione illecita di manodopera, cioè l’attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. È prevista una sanzione di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell’utilizzatore. Ma la sanzione minima non può mai essere più bassa di 5mila euro e più alta di 50mila. Inoltre Vi esporrebbe all’azione di recupero del “dipendente” che potrebbe recriminare di essere stato al Vostro servizio e non di quello del sedicente “somministratore”.


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