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23.10.2015 - L'iva sul biglietto aereo

Siamo un'agenzia di viaggi italiana. Un cliente ci chiede di acquistare un biglietto aereo. Quali sono gli obblighi di fatturazione?

Il quesito non indica se il trasporto si svolge completamente in Italia o parte in Italia o all'estero.

Trasporto parte in Italia e parte all'estero

Il caso di trasporto aereo parte in Italia e parte all'estero l'operazione appartiene alla categoria dei “Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” disciplinati dall'articolo 9 del DPR 633/1972. In particolare al comma 1, numero 1 esso dispone che “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, nonn imponibili, i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio esterno in dipendenza di unico contratto”. Quindi gli obblighi dell'agenzia di viaggi saranno:

  • fatturazione dei diritti di agenzia con l'annotazione non imponibili articolo 9 comma 9 numero 1 dpr 633/1972;
  • emissioni di un estratto conto per il costo del biglietto.

Trasporto solo in Italia

Bisogna innanzi tutto tenere conto della regola generale sulla territorialità dei servizi stabilita dall'artico 7 ter del DPR 633/1972 la quale prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”

Poiché anche le prestazioni di trasporto sono prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se:

il cliente è un soggetto titolare di partita Iva stabilito in Italia

il cliente è un privato e il prestatore è un soggetto titolare di partita iva stabilito in Italia.

Bisogna tenere conto anche dell'articolo quater, comma 1 lettera b che prevede una deroga alla regola generale, stabilendo che : “ In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato l e prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Poiché riguardo all'Agenzia

  • la prestazione consiste nell'intermediazione tra vettore e cliente, quindi nell'erogazione di un servizio;
  • l'agenzia è titolare di partita iva;

l'agenzia emetterà fattura sottoponendo ad iva (ai sensi dell'articolo 7 ter del DPR 633/1972) i propri compensi provvigionali


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