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19.08.2015 - Stampare i libri IVA, quando?

La risposta si trova nell'articolo 7 comma 4 ter del DL 357/94 (decreto convertito dalla legge 489/94):

“La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controllo ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.”

Possiamo dire che siccome, nella maggior parte dei casi, la contabilità viene tenuta tramite programmi, è possibile stampare i registri IVA (ma anche tutti gli altri registri contabili) entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

E' bene osservare che si è in regola anche quando, in caso di ispezione da parte degli organi competenti, le registrazioni risultino aggiornate in base alle norme che le disciplinano.

Le fonti normative che regolano l'argomento sono:

  • L’articolo 7, comma 4 ter del DL n. 357/94 [1]
  • La legge 498/94 che ha modificato il suddetto decreto  [2]
  • L’articolo 1 comma 161 della legge 244/2007 (finanziaria del 2008) che ha modificato la legge 498/94  [3]

________________

[1]4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi

registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza)).

[2]4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio ((per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,)) allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza

[3] 161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,"


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