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11.07.2014 - Iscrizione all'Inps dei venditori a domicilio

I venditori porta a porta non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta, cioè definitivo (il 23% sul 78% dei compensi).

Fino al 31/12/2002 la base imponibile era costituita dall’intero ammontare delle provvigioni riscosse nell’anno; dal 1° gennaio 2003, invece, la Finanziaria 2003 (art. 2, c. 12) ha disposto una deduzione forfetaria dal reddito del 22% a titolo di spese di produzione. Pertanto da tale data l’imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.

Dal 1° gennaio 2004 il D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03, ha stabilito che i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 euro annui.

L’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta quindi l’esenzione dalla contribuzione alla Gestione Separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.


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Fonte: http://www.inps.it

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