Usiamo Matomo per monitorare il traffico internet del nostro sito, anonimizzando il tuo indirizzo IP e creando un ID casuale che non è in alcun modo riconducibile ai tuoi dati personali. Conserviamo i dati sul nostro hosting, situato nella UE, e non li condividiamo con nessuno. Non incorporiamo alcun legame con i social network. Se disabiliti i cookie dal tuo browser, il portale potrebbe non funzionare correttamente.
04.07.2014 - Ridotto il capitale per la costituzione di una Spa
Importanti novità nel Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014) in vigore dal 25 giugno 2014:
Ridotto da 120.000 euro a 50.000 euro l'importo del capitale sociale minimo per la costituzione di una Spa (e di una Sapa in virtù del rimando dell'art. 2454 c.c. alle norme sulla Spa) - modifica dell'art. 2327 c.c. introdotta dall'art. 20 c. 7 del decreto legge.
Eliminato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (sindaco o revisore) per le Srl in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa (l’art. 20, co. 8 del decreto legge ha abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c.). La modifica comporta che le Srl non sono più obbligate a nominare l’organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Spa (ora fissato a 50.000,00 Euro).
La nomina dell’organo di controllo nelle Srl rimane quindi obbligatoria solo nei casi previsti dall’art.2477 comma 3 c.c.:
la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti
la società ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo in base all’ammontare del capitale sociale viene meno anche per le società cooperative.
Perché questa svolta?
La riduzione dei requisiti patrimoniali, in questo periodo di stretta creditizia, aumenterà il numero di Società per azioni alle quali l'ordinamento giuridico consente maggiori opportunità di raccolta di mezzi finanziari, sia sul mercato di capitale di rischio, sia su quello di capitale di debito.