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"Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’annualità contrattuale non coincide con il periodo d’imposta e, quindi, nel medesimo periodo l’imposta possono coesistere sia annualità contrattuali per le quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia annualità contrattuali per le quali deve essere applicata l’IRPEF e le relative addizionali. Nel medesimo periodo di imposta possono altresì coesistere sia annualità per le quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia periodi in cui l’immobile non è oggetto di contratti di locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero utilizzato direttamente dal proprietario).
Al riguardo si precisa che l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo (14 marzo 2011, n. 23 ndr)consente di assoggettare a cedolare secca il solo canone derivante dal contratto di locazione per il quale è stata esercitata la relativa opzione. Il canone derivante dal contratto di locazione per il quale non è stata esercitata la relativa opzione ovvero la rendita derivante dall’unità abitativa non locata costituiscono reddito da assoggettare a IRPEF e relative addizionali con le modalità ordinarie"
Tale circolare ribadisce che, per avvalersi della cedolare secca, il locatore deve comunicare l’opzione all’inquilino con lettera raccomandata. Con questa comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere aggiornamenti del canone. Se l’opzione prevede l’applicazione della cedolare secca per il residuo periodo di durata del contratto di locazione la cedolare secca si applica soltanto sui canoni (o sulla rendita catastale rivalutata del 5% se superiore) relativi alle annualità contrattuali per le quali sia stata esercitata l’opzione. Quindi per i contratti con decorrenza in corso di anno,l’annualità non coincide con il periodo di imposta (1° gennaio – 31 dicembre), per cui nel medesimo periodo di imposta coesisteranno la tassazione ordinaria Irpef e di quella agevolata nella forma della cedolare secca.
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