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Per evitare che soggetti privi dei requisiti possano utilizzare i benefici fiscali, prima di consentire la loro iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, la Direzione regionale effettua un controllo sulla regolarità della compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza degli stessi requisiti.
L’esito del controllo è comunicato entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione. In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della Direzione regionale l’organizzazione si intende iscritta nell’Anagrafe delle Onlus.
Dopo l’iscrizione, se l’organizzazione perde i requisiti richiesti, deve comunicare entro 30 giorni le variazioni dei dati precedentemente forniti, con lo stesso modello di comunicazione utilizzato per la richiesta di iscrizione.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti può anche essere riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici nell’ambito della propria ordinaria attività istituzionale. In questo caso, saranno gli uffici stessi a informare tempestivamente le Direzioni regionali che provvederanno a cancellare l’organizzazione dall’Anagrafe e a notificarle il provvedimento di cancellazione.
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