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23.11.2013 - Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE)

Attraverso la risoluzione n.83E del 22 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate, in seguito all'istanza presentata da un contribuente, si è espressa circa l'obbligo di allegare al contratto di locazione l'attestazione di prestazione energetica con particolare riferimento ai contratti registrati telematicamente.

Poiché l’articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma

3, che nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari debba essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici e tale attestazione deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Le regole da seguire per la registrazione degli atti sono dettate dall’articolo 11 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo

11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:

  • di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
  • di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
  • di atti non soggetti a registrazione.

In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i soggetti

tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l’attestato di prestazione energetica.

Ma per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati.

Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli allegati riferibili ai contratti di locazione trasmessi telematicamente possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, in forma cartacea”. E che tu tali atti non è dovuta l’imposta di registro.

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