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28.10.2013 - Dichiarazioni e certificazioni sostitutive

Con l'obiettivo di alleggerire il lavoro dei pubblici uffici e semplificare la vita ai privati cittadini il Legislatore ha introdotto la dichiarazione sostitutiva. Si tratta di un atto del cittadino capace di sostituire una certificazione pubblica, producendone lo stesso effetto giuridico.

Esistono due tipi di certificazioni sostitutive

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La prima è sottoscritta dall'interessato in sostituzione dei certificati (nascita di un figlio, stato civile, residenza).

Il secondo è un atto con cui il privato certifica tutto ciò che non è compreso in pubblici registri, albi ed elenchi. Per esempio la certificazione che una copia è conforme all'originale può essere apposta sulla copia stessa.

Quindi il cittadino può recarsi presso un qualsiasi ufficio pubblico e rilasciare, al posto di un certificato, l'autocertificazione , che permette al privato e alla pubblica Amministrazione di non perdere tempo, rispettivamente, nella richiesta e nel rilascio del certificato stesso.

Il Testo Unico relativo alle "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa Dlgs 445/2000" prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni false. Dispone infatti l'articolo 76 che:

  • {*}Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  • L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  • Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  • Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Ma cosa prevede il codice penale?

Gli articoli che trattano la falsa dichiarazione sono

Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491] (1).

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (2).

Art. 495 Della falsità personale

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non e' inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome

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