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05.09.2013 - Assegni familiari pregressi: è possibile rivolgersi al vecchio datore di lavoro
Nel 2006, il 2 maggio 2006, con messaggio n. 12790 l’Inps si esprimeva in merito al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi. Come indicato nel nostro intervento del 12 febbraio 2013 è sempre possibile chiederne il pagamento al datore di lavoro ricordando che il diritto si prescrive in cinque anni. Ma l’intervento di oggi si concentra sul caso del lavoratore occupato presso un datore di lavoro diverso da quello presso cui lavora al momento in cui intende inoltrare la domanda di prestazione.
Nel messaggio citato l’INPS ricorda che il datore di lavoro è obbligato ad anticipare per conto dell’INPS la prestazione familiare, chiarendo che l’obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi, per quel datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, purché l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita. (art. 37 del D.P.R. 797/1955 , così come modificato dall’art. 8 della legge 1038/1961).
In base alla vigente normativa il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta prestazione presentata da un ex dipendente nel termine della
Se un datore di lavoro si rifiuta di corrispondere l’assegno ad un ex dipendente, l’INPS, cui perviene la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. (Circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951).
Solo quando sia stata accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS, competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima.