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25.08.2013 - Modello 730... allargato

LA NORMA

La legge 98/2013 del 9 agosto 2013 ha convertito il decreto legge 69 del 21 giugno 2013 e permetterà ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, quali lavoratori a progetto, colf, badanti, eccetera, che al momento del conguaglio si trovano senza un sostituto d'imposta, come può capitare quando la persona rimane senza lavoro di presentare il modello 730. La norma entrerà in vigore dal 2014, ma già quest'anno, e precisamente dal 2 al 30 settembre, sarà possibile presentare, tramite un centro di assistenza fiscale o di un professionista abilitato, il 730 se questo chiude a credito, grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 23 agosto 2013, Prot. N. 100191/2013.

ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale:

  • consegnano al contribuente, entro il giorno 11 ottobre 2013 copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
  • trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 25 ottobre 2013, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CREDITO

Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione saranno rimborsate dall’Agenzia delle entrate. I rimborsi verranno effettuati, tramite ufficio postale o tramite accredito in conto corrente, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Non verranno erogati rimborsi di importo non superiore a dodici euro.

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